Una decisione della Corte di Cassazione riporta l’attenzione sul tema delle postazioni internet nei pubblici esercizi e sui limiti delle sanzioni legate al gioco online. Il caso arriva da Lanciano, in provincia di Chieti, ma riguarda una materia che interessa anche bar, ristoranti e attività aperte al pubblico della costa teramana, da Giulianova a Roseto, fino alla Val Vibrata.
I giudici hanno cancellato una multa da 20mila euro che era stata contestata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al titolare di un bar ristorante pizzeria. La sanzione era nata dopo un controllo effettuato nel 2019, quando all’interno del locale era stata individuata una postazione informatica connessa alla rete, utilizzabile anche per accedere a piattaforme di scommesse online.
Il controllo e la contestazione al titolare
Secondo quanto emerso nel procedimento, gli ispettori avevano trovato un computer acceso, collegato a Internet e affiancato da una stampante. Sullo schermo risultava aperto un sito dedicato alle scommesse, mentre nei pressi della postazione erano presenti alcune ricevute riferite a giocate effettuate tramite un operatore autorizzato.
Da questi elementi era partita la contestazione amministrativa, basata sulla normativa introdotta dal cosiddetto Decreto Balduzzi. La disposizione, nella formulazione allora applicata, vietava ai locali pubblici di mettere a disposizione apparecchiature che potessero consentire il collegamento a siti di gioco con vincita in denaro.
La vicenda era arrivata anche davanti alla Corte d’Appello dell’Aquila, che aveva ritenuto legittima la sanzione. Per i giudici di secondo grado, la presenza della postazione e delle ricevute era sufficiente a far rientrare il caso nella violazione prevista dalla norma.
Il peso della sentenza della Corte Costituzionale
Il quadro è cambiato dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 104 del 2025 ha dichiarato illegittima una parte della disciplina. La Consulta ha ritenuto eccessivamente ampio il divieto, perché finiva per trattare allo stesso modo situazioni molto diverse: da un lato eventuali attività strutturate di raccolta del gioco, dall’altro la semplice disponibilità di un computer con accesso alla rete.
Proprio questo passaggio è stato decisivo nel giudizio di legittimità. La Cassazione ha preso atto del venir meno della base normativa su cui poggiava la sanzione e ha quindi accolto il ricorso presentato dal titolare dell’attività.
Annullata la sanzione da 20mila euro
Con la decisione della Cassazione, l’ordinanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata annullata in via definitiva. La multa da 20mila euro non dovrà quindi essere pagata, perché la norma applicata al momento dell’accertamento non può più produrre effetti dopo la pronuncia di incostituzionalità.
Il principio affermato dai giudici è rilevante anche per altri procedimenti simili, soprattutto nei casi in cui la contestazione sia fondata soltanto sulla presenza di strumenti informatici capaci di collegarsi a siti di gioco online. La decisione non equivale a una liberalizzazione delle attività di raccolta scommesse, che restano disciplinate da regole specifiche e autorizzazioni, ma ridimensiona l’applicazione automatica di sanzioni costruite su un divieto giudicato troppo generico.
Un tema che interessa anche gli esercenti del Teramano
Per le attività di Giulianova e del territorio teramano, la vicenda rappresenta un precedente da seguire con attenzione. Nei locali pubblici l’uso di connessioni, computer, tablet o altri dispositivi messi a disposizione dei clienti è ormai frequente, ma il confine tra semplice accesso alla rete e servizi collegati al gioco resta un ambito delicato.
La pronuncia della Cassazione chiarisce che non ogni apparecchiatura connessa a Internet può essere automaticamente considerata una postazione illecita per il gioco online. Rimangono naturalmente ferme le verifiche caso per caso e le competenze degli organi di controllo, ma la decisione conferma la necessità di distinguere tra condotte differenti, evitando automatismi sanzionatori non più compatibili con il quadro costituzionale.
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